REMIT
Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 1227/2011 sull’integrità e la trasparenza dei mercati energetici all’ingrosso – REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), cui è stata data attuazione in Italia con la legge 30 ottobre 2014, n. 161/2014.
Detto Regolamento è stato modificato con il Regolamento UE n. 1106/2024 in data 11 aprile 2024 (in vigore dal 7 maggio 2024) “per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell’Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell’energia all’ingrosso”.
Il Regolamento UE n. 1106/2024, tra l’altro, dispone un allineamento delle norme dell’UE sulla trasparenza e l’integrità dei mercati dell’energia con quelle applicabili nei mercati finanziari, estendendo il perimetro applicativo relativo ai divieti di insider trading (cfr. art. 3) e di manipolazione di mercato (cfr. art. 5) del precedente Regolamento UE n. 1227/2011 ai prodotti energetici all’ingrosso che sono anche strumenti finanziari.
Di seguito, con il termine REMIT si intende l’integrazione dei due regolamenti sopra menzionati e la numerazione degli articoli e dei commi segue quella dei testi ufficiali in lingua inglese.
Il Regolamento REMIT mira a “promuovere una concorrenza aperta e leale sui mercati dell’energia all’ingrosso a beneficio dei consumatori finali“. Come viene precisato nel primo Considerato del Regolamento UE n. 1227/2011 “è importante assicurare che i consumatori e altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell’integrità dei mercati dell’elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell’energia all’ingrosso riflettano un’interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato“. A tal proposito, il Regolamento UE n. 1106/2024 specifica che “per rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento dei mercati dell’energia all’ingrosso e proteggere efficacemente l’Unione dagli abusi di mercato, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1227/2011 per garantire ulteriore trasparenza e aumentare le capacità di monitoraggio, contribuendo in tal modo alla stabilizzazione dei prezzi dell’energia e alla protezione dei consumatori, nonché per garantire indagini e azioni di contrasto più efficaci nei casi di potenziale abuso di mercato colmando le carenze individuate nel quadro attuale”.
Per tale ragione, REMIT stabilisce regole condivise a livello europeo per l’integrità e la trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso al fine di prevenire pratiche abusive.
In particolare, REMIT introduce regole specifiche volte a:
- definire le pratiche abusive, relativamente a manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e insider trading;
 - identificare e contrastare i casi di manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e di insider trading attraverso un sistema di monitoraggio dei mercati energetici europei;
 - vietare le suddette pratiche abusive nei mercati dell’energia (elettricità e gas) all’ingrosso;
 - imporre agli operatori di mercato di pubblicare le “informazioni privilegiate” in loro possesso;
 - adottare le opportune iniziative di verifica e controllo prevedendo che le Autorità nazionali di regolazione (e ACER in alcuni casi) dispongano di specifici poteri di indagine, enforcement e sanzione.
 
Impone inoltre (Articolo 15) alle “persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale” di segnalare all’ACER e all’Autorità nazionale di regolazione (in Italia, l’Autorità per l’Energia, Reti e Ambiente – ARERA) le transazioni sospette che vengono identificate.
L’attuazione del REMIT è demandata all’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia – ACER e alle Autorità nazionali di regolazione in cooperazione tra loro e con le altre autorità nazionali ed europee competenti in materia di normativa finanziaria e disciplina della concorrenza.
Il Regolamento UE n. 1106/2024, in particolare, ha riconosciuto ad ACER poteri investigativi nei casi transfrontalieri (coinvolgenti 2 o più Stati membri). Inoltre, ACER è anche incaricata di adottare decisioni per approvare o ritirare le autorizzazioni dei cd Registered Reporting Mechanisms (cfr. Art. 2, comma 16) e delle Inside Information Platforms (cfr. Art. 2, comma 17).
Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia – ACER:
https://www.acer.europa.eu/remit/about-remit
