DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICI E GAS A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 18 GENNAIO 2026 NELLE REGIONI CALABRIA, SARDEGNA E SICILIA
In attuazione della Deliberazione ARERA 9 febbraio 2026, n. 20/2026/R/COM, si informano i clienti titolari di forniture di energia elettrica e/o gas circa le misure straordinarie adottate a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.
Destinatari della misura
Le misure si applicano alle forniture asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, oppure sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali adottati a seguito degli eventi meteorologici, site nei Comuni individuati nell’Allegato all’Ordinanza della Protezione Civile n. 1180/2026.
Consulta l’elenco dei Comuni interessati
Cosa prevede
È prevista la sospensione per 6 (sei) mesi dei termini di pagamento:
- delle fatture e/o degli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026;
- inclusi i corrispettivi per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro;
- inclusi eventuali ulteriori corrispettivi previsti per i servizi regolati.
Sono fatti salvi i pagamenti già effettuati.
Durante il periodo di sospensione non si applicano le procedure di sospensione per morosità, anche nel caso di morosità antecedenti al 18 gennaio 2026.
Come richiederla
Per beneficiare della sospensione dei termini di pagamento, il cliente deve:
- scaricare il modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il danno subito;
- compilare e presentare entro il 30 aprile 2026 apposita istanza di sospensione;
- inviare la richiesta tramite uno dei seguenti canali:
E-mail: info@sprintenergy.it
PEC: sprintenergy@legalmail.it
Posta ordinaria: Corso della Resistenza, 23 – 20821 Meda (MB)
Scarica qui l’istanza di sospensione
Durata
Le misure restano in vigore fino al 18 luglio 2026, salvo ulteriori disposizioni dell’Autorità.
Entro 2 (due) mesi dal termine della sospensione, saranno comunicate al cliente tutte le informazioni relative agli importi dovuti e al piano di rateizzazione applicato.
Si evidenzia inoltre che:
- è sempre possibile procedere volontariamente al pagamento delle fatture sospese, anche al fine di ridurre gli importi futuri;
- la sospensione riguarda esclusivamente i termini di pagamento e non comporta l’annullamento degli importi dovuti.
Ripresa dei pagamenti e rateizzazione
Al termine del periodo di sospensione:
- gli importi sospesi saranno rateizzati automaticamente, senza applicazione di interessi;
- la rateizzazione avrà una durata minima di 12 (dodici) mesi;
- la periodicità delle rate sarà allineata a quella di fatturazione;
- la rateizzazione non si applica per importi complessivi inferiori a 50 (cinquanta) euro.
Il cliente mantiene comunque la facoltà di:
- pagare gli importi sospesi in un’unica soluzione;
- concordare un piano di rateizzazione di durata inferiore.
